Stop alle modifiche unilaterali dei contratti Luce e Gas: cosa succederà?
Il Governo introduce un blocco temporaneo a questa pratica: ma serve davvero a tutelare i clienti?
La modifica unilaterale del contratto era una pratica poco diffusa negli scorsi anni nel mercato dell’energia, ma è entrata prepotentemente nella quotidianità di cittadini e imprese con l’instabilità registrata in questo 2022 sui mercati energetici.
Molti cittadini hanno ritenuto ingiustificate queste modifiche unilaterali e le associazioni dei consumatori si sono da subito mosse per contrastare questa pratica. Il Governo, infine, è intervenuto con una norma ad hoc, seppure temporanea, per limitare questa deriva. Con il Decreto Aiuti Bis, infatti, il Governo impone la sospensione, fino al 30 aprile 2023, della facoltà per le aziende fornitrici di elettricità e gas di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sul prezzo, con validità retroattiva alle comunicazioni già inviate nelle scorse settimane ma non ancora entrate in vigore.
Ciò che, purtroppo, Governo e associazioni dei consumatori non dicono è che, imporre alle aziende di non modificare le condizioni contrattuali, non sempre è la soluzione più vantaggiosa per i consumatori.
Se il fornitore non può cambiare il contratto, può abbandonare il cliente
La società di vendita, vincolata dalla norma del Governo, può decidere di rifiutare di erogare luce e gas in perdita alle vecchie condizioni contrattuali, comunicando l’interruzione del contratto. In questo scenario, ovviamente le utenze non vengono interrotte, ma semplicemente il consumatore finisce in quello che viene definito Servizio di Ultima Istanza in caso di fornitura gas, o in regime di Maggior Tutela nel caso dell’energia elettrica.
Il Servizio di Ultima Istanza: cos’è e come funziona?
Il servizio di ultima istanza è un regime contrattuale pensato dall’Autorità per far confluire i clienti delle società che possano trovarsi in fallimento o, comunque, impossibilitate a proseguire la fornitura al cliente finale.
In questo caso, la società di vendita del mercato libero che non può apportare modifiche economiche, può sempre decidere di interrompere la fornitura, mandando il cliente, direttamente dal mese successivo, in Ultima Istanza per la fornitura gas e in Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica.
Mentre con la modifica unilaterale del contratto ci sono comunque 60 giorni di preavviso per applicare le nuove condizioni tariffarie (e, dunque, ancora 60 giorni di fornitura ai vecchi prezzi), con la cessazione del contratto non c’è alcun preavviso e, al termine del mese solare della comunicazione, il cliente viene trasferito alle società che erogano il servizio di ultima istanza.
Condizioni Tariffarie dell’Ultima Istanza
Le condizioni tariffarie del regime di Ultima Istanza sono, per i primi 6 mesi di permanenza in tale regime, uguali alle condizioni del servizio di Maggior Tutela. Trascorso tale periodo, proprio per scoraggiare i clienti a permanere in questo regime, si applica un sovraprezzo alle condizioni di tutela, in modo da rendere svantaggiosa per il consumatore la permanenza in Ultima istanza e spingerlo a sottoscrivere un nuovo contratto con un fornitore del Mercato libero.
In Conclusione
Se anche tu hai un contratto luce o gas in scadenza tra agosto e dicembre, magari a prezzo fisso, bloccato lo scorso anno (quindi a cifre molto più basse delle quotazioni attuali), potresti trovarti in questa strana situazione.
Il Governo ha bloccato le modifiche unilaterali, anche retroattivamente alle comunicazioni già inviate e che andrebbero in attuazione nei prossimi mesi. Ragion per cui, se hai ricevuto una comunicazione di modifica unilaterale del contratto o se il contratto a prezzo fisso è in scadenza, verosimilmente potresti finire in Ultima istanza o in Maggior Tutela.
Cosa fare dunque? Meglio aspettare e finire in questi regimi transitori? O è meglio muoversi per trovare un fornitore più conveniente?
Come abbiamo spiegato già in altri approfondimenti, il servizio di “maggior tutela” non è un mercato in perdita e le nuove norme introdotte dall’ARERA, di concerto con il Governo, consentiranno una rapida rimodulazione dei prezzi, su base mensile, come nel mercato libero, per “inseguire” rapidamente eventuali aumenti e non creare difficoltà finanziare alle società che vendono tariffe nel mercato tutelato.
Il servizio di maggior tutela, dunque, non offre garanzie di risparmio e, come certificato dalla stessa Autorità nel suo monitoraggio del mercato libero, esistono decine di tariffe che battono sempre il mercato tutelato in termini di convenienza e risparmio, ma bisogna saperle scegliere.
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Come trovare la Tariffa più Conveniente?
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Laureato in Economia alla Bocconi, è tra i fondatori di Abbassalebollette. Esperto del mercato dell’energia e della green economy, approda in Abbassalebollette.it dopo una ventennale esperienza nel marketing delle principali utility italiane.
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2 Commenti su “Stop alle modifiche unilaterali dei contratti Luce e Gas: cosa succederà?”
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5 Agosto 2023 alle 10:39
Domanda : come può giuridicamente esistere la “Modifica Unilaterale di Contratto” se la stessa è in netta contrapposizione alla definizione giuridica stessa dl Contratto?
” Il contratto è l’accordo di DUE o più parti per costruire,modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ”
Art. 1321 Codice Civile.
Quindi un contratto NON PUO ESSERE UNILATERALE nemmeno nella sua modifica.
Mi stupisco che le Associazioni di Consumatori non difendano questo diritto sancito per legge ed invece assecondino i “giochetti” delle Banche.
7 Agosto 2023 alle 17:05
Ciao Luigi,
come giustamente affermi, un contratto è un accordo tra due parti, e il fornitore è una delle due parti.
Il fornitore invia una comunicazione in cui segnala l’intenzione di modificare i termini contrattuali. Il cliente non è costretto a subire passivamente ma può decidere di accettare le modifiche o contrattare con un altro fornitore. Con il blocco alle modifiche contrattuali, l’unica conseguenza è stata che i fornitori, invece di applicare nuovi prezzi, hanno “scaricato” i clienti, scindendo il contratto e causando il riversamento delle forniture nella cosiddetta Fornitura di Ultima Istanza, senza tutelare di fatto il consumatore e causando danni economici alle aziende di vendita.
Lo Staff di Abbassalebollette.it