La Procedura Autorizzativa Semplificata per Impianti Fotovoltaici

La Procedura Autorizzativa Semplificata per Impianti Fotovoltaici

Come semplificare la Burocrazia per un Impianto Fotovoltaico

L’installazione di impianti fotovoltaici è soggetta all’autorizzazione dei competenti enti territoriali, che solitamente viene rilasciata a seguito di presentazione del modello di Autorizzazione Unica presso gli sportelli della regione di riferimento o della provincia da questa delegata.

In caso di impianti domestici o aziendali di piccole dimensioni, però, sono a disposizione del richiedente due iter alternativi, che assicurano un percorso autorizzativo semplificato.

In particolare, è sufficiente la semplice comunicazione preventiva al Comune di competenza, in tutti i casi in cui l’impianto fotovoltaico da realizzare sull’edificio abbia una capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto e venga realizzato al di fuori della zona A (centro storico). Per rientrare in questi casi di edilizia libera, gli impianti devono essere aderenti ai tetti e devono avere la stessa inclinazione della falda con una superficie pari o inferiore a quella del tetto stesso, per non modificare la sagoma dell’edificio.

In mancanza dei requisiti sopra descritti, è possibile presentare al Comune competente la denuncia per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), sempre che l’impianto non superi i 20 kw di potenza.

La Procedura Abilitativa Semplificata

La PAS è stata introdotta dall’art. 6 del decreto legislativo 28/11, emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La Procedura Abilitativa Semplificata sostituisce, in sostanza, la precedente dichiarazione di inizio attività (DIA). Condizione necessaria per la presentazione della richiesta è il possesso del titolo di proprietà o altro titolo abilitante sull’immobile o sull’area interessata dall’intervento.

Il principale vantaggio della Procedura Autorizzativa Semplificata, rispetto all’Autorizzazione Unica, è rappresentato dal fatto che l’esecuzione dei lavori può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, poiché trascorso tale periodo si forma il cosiddetto silenzio-assenso amministrativo, che equivale ad un provvedimento di accoglimento.

Il termine di 30 giorni risulta sospeso quando il Comune abbia richiesto l’integrazione della documentazione allegata alla domanda oppure abbia domandato eventuali pareri o atti di assenso ad altri Enti competenti.

A questo proposito, va segnalato che gli impianti fotovoltaici per i quali è prevista la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) sono in ogni caso soggetti all’Autorizzazione Unica, anche quando rientrino entro le soglie di potenza previste per la PAS.

La documentazione da allegare alla PAS

Nell’ambito della PAS, vanno allegati alla domanda gli elaborati progettuali ed una redazione dettagliata firmata da un progettista abilitato, che attesti il rispetto degli strumenti urbanistici approvati (Piani Regolatori) e dei regolamenti edilizi comunali vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Inoltre, occorre allegare alla richiesta anche gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete e gli eventuali atti di assenso relativi agli aspetti paesaggistici, ambientali, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

Termine dei lavori

All’atto della denuncia, comunque, il richiedente deve comunicare la data prevista di ultimazione dei lavori. La realizzazione dell’intervento dev’essere, in ogni caso, completata entro 3 anni dall’ottenimento della PAS, altrimenti diventa necessario presentare una nuova denuncia per completare l’installazione dell’impianto.

Al termine dei lavori, va presentato presso gli sportelli del Comune competente un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, comprensivo di collaudo statico, firmato dal progettista asseverante.

Tra la documentazione da produrre al Comune competente, inoltre, rientra anche la ricevuta dell’eventuale presentazione di variazione catastale conseguente alle opere realizzate, o, nel caso di mancata variazione, un’apposita dichiarazione attestante che le opere eseguite non hanno comportato alcuna modifica al classamento catastale.

Sanzioni

Chi esegue l’installazione di un impianto fotovoltaico senza presentare la richiesta per la Procedura Abilitativa Semplificata nei casi in cui questa è prevista, oppure realizzando l’impianto in maniera difforme da quanto dichiarato nella domanda, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 ad euro 30.000 ed è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi. Sono destinatari della sanzione, in solido tra loro, il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Inoltre, sempre fermo l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata prevede, a carico dei soggetti poc’anzi citati, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori sopra indicati, e comunque non inferiore a euro 300.

 

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