Obbligo Impianto Fotovoltaico sulle nuove costruzioni: Facciamo Chiarezza
Fonti Rinnovabili obbligatorie per ristrutturazioni e nuove costruzioni: regole, percentuali ed esoneri
Quando è obbligatorio per legge installare un impianto fotovoltaico? Quanti kWp di pannelli solari bisogna installare? Cosa succede se non si rispetta l’obbligo? Cerchiamo di rispondere a queste e ad altre domande in questo approfondimento
Diciamo subito chiaramente che, per legge, tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da rilevanti ristrutturazioni devono rispettare l’obbligo di produrre una parte di energia termica ed elettrica utilizzando fonti rinnovabili.
L’obiettivo è promuovere l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici e migliorare la loro prestazione energetica, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e al 2050. In questo approfondimento analizzeremo il quadro normativo, le modalità di calcolo dei consumi energetici degli edifici e le possibili soluzioni tecniche per integrare le fonti rinnovabili negli impianti termici ed elettrici degli edifici.
Il quadro normativo
Ormai da oltre un decennio la normativa Europea e gli orientamenti internazionali sulle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici puntano alla decarbonizzazione mediante il ricorso a soluzioni di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nello specifico, per ciò che riguarda gli edifici adibiti ad uso abitativo, la prima normativa europea di riferimento risale al 2009, recepita in Italia con il decreto legislativo 28/201.
L’ultimo aggiornamento della normativa risale al 2021, con il decreto legislativo 199 di novembre 2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, in recepimento della Direttiva europea 11/12/2018, n. 2001, meglio conosciuta come Direttiva RED II. Tale decreto impone che, a partire dal 13 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore dal D.lgs 199/2021), tutte le nuove richieste di concessione del titolo edilizio dovranno prevedere la copertura con fonti rinnovabili di almeno il 60% dei consumi energetici. Tale soglia passa al 65% per gli edifici pubblici.
Riassumendo, dal 2022, le quote di copertura dei consumi con fonti rinnovabili sono:
- 60% per gli edifici privati
- 65% per gli edifici pubblici
Ma vediamo nel dettaglio come viene quantificata questa percentuale e quali edifici sono obbligati a rispettare l’obbligo.
I decreti legislativi 28/2011 e 199/2021: cosa prevedono?
Il decreto legislativo 28/2011 impone a tutte le imprese edili e ai professionisti coinvolti nel progetto di rispettare determinati limiti relativi alla produzione di energia destinata a soddisfare il fabbisogno dell’edificio, pena il rifiuto del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e il rilascio del titolo edilizio.
Ricordiamo che il fabbisogno energetico dell’edificio è costituito essenzialmente dai consumi necessari a riscaldare l’acqua calda sanitaria, a riscaldare gli ambienti in inverno e a climatizzarli in estate, mentre i consumi elettrici destinati all’illuminazione o agli elettrodomestici NON rientrano nel fabbisogno energetico dell’edificio (esattamente come avviene nel calcolo alla base dell’elaborazione dell’Attestato di Prestazione Energetica).
Vale la pena ricordare che il fabbisogno energetico per il riscaldamento non può essere costituito da dispositivi elettrici in grado di generare calore con effetto Joule (stufette elettriche e stufe alogene), ma bensì gli impianti di riscaldamento previsti devono essere termopompe di calore.
Inoltre, la norma prevede che si debba realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza proporzionata alla superficie occupata dall’edificio stesso: la potenza in kW dovrà essere superiore al 5% della superficie per le nuove costruzioni e al 2,5% per le ristrutturazioni rilevanti. Per gli edifici pubblici, le percentuali sono aumentate del 10%.
A titolo esemplificativo, con una piccola approssimazione, possiamo dire che un appartamento di circa 100 mq deve prevedere l’installazione di un impianto fotovoltaico di almeno 5 kWp di potenza nominale.
Quali edifici devono rispettare l’obbligo
Cosa si intende per immobili di nuova costruzione o soggetti a rilevante ristrutturazione? A chiarirlo è l’art. 11 del decreto legislativo 28/2011 ed il suo allegato 3 e le sue successive modifiche e integrazioni.
Gli edifici di nuova costruzione sono quelli per i quali la richiesta del previsto titolo edilizio venga presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda, invece, i progetti di ristrutturazione rilevante, essi sono quelli che riguardano edifici già esistenti, con una superficie utile superiore a 1.000 mq. Gli interventi di ristrutturazione devono consistere nella ristrutturazione integrale dell’involucro oppure nella demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Le percentuali previste
In tali edifici, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve avvenire rispettando le seguenti percentuali.
Innanzitutto, deve garantire il 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria.
In più, come accennavamo poco sopra, a seconda dell’anno di costruzione, gli edifici devono garantire una determinata percentuale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sulla somma dei consumi previsti per il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Ecco il dettaglio:
- 20%, se il permesso di costruire è stato chiesto entro il 31 dicembre 2013
- 35%, se il titolo edilizio è stato richiesto entro il 31 dicembre 2017
- 50%, se il titolo edilizio viene richiesto a partire dal 1° gennaio 2018
- 60%, se il titolo edilizio viene richiesto a partire dal 13 giugno 2022
Eccezioni
Le percentuali per gli immobili ad uso pubblico e per gli edifici storici sono lievemente diverse. In particolare, per gli edifici pubblici le soglie vengono aumentate del 10%, mentre nei centri storici sono ridotte del 50%.
Nei centri storici, quindi, va garantito solo il 30% del fabbisogno energetico..
Infine, ricordiamo che gli obblighi previsti dal decreto 28/2011 non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico o tutelati per caratteristiche di interesse storico e artistico.
Le conseguenze per chi non adempie
Cosa succede se non si rispettano gli obblighi imposti dalla normativa? La conseguenza è importante, perché comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Va osservato, però, che se vi è impossibilità tecnica di rispettare tali obblighi, il progettista deve darne notizia dettagliata nella relazione tecnica di progetto.
Obbligo o Opportunità? Le Rinnovabili Convengono
I vari provvedimenti normativi che si sono susseguiti negli anni sono sempre stati indirizzati a sostenere la lotta ai cambiamenti climatici, mediante la riduzione delle emissioni inquinanti. Questo è sempre stato il principale obiettivo dei legislatori. Col tempo, tuttavia, anche i singoli cittadini hanno cominciato a comprendere i vantaggi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili anche a livello domestico.
Infatti, un impianto fotovoltaico, un impianto solare termico o una pompa di calore non solo garantiscono la tutela dell’ambiente, ma si sono rivelati anche molto convenienti.
Ridurre il consumo dei combustibili fossili, infatti (come ad esempio il gas metano necessario al funzionamento della caldaia di tipo tradizionale), da una parte riduce le emissioni inquinanti nell’atmosfera, e dall’altra genera un consistente risparmio sulle bollette di luce e gas.
Il prezzo sempre più competitivo di questi impianti, lo sviluppo tecnologico che li rende sempre più efficienti e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini hanno fatto sì che sistemi come il fotovoltaico, le pompe di calore e il solare termico si diffondessero rapidamente su tutto il territorio nazionale.
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Obbligo e incentivi: sono compatibili?
Oltre ad intervenire con gli obblighi normativi, i Governi hanno messo a disposizione, negli anni, varie forme di incentivi e detrazioni fiscali che incentivassero l’utilizzo delle fonti rinnovabili ad ogni livello, quindi anche a livello residenziale. Se ci guadagna l’ambiente e vi risparmia il cittadino, è evidente che si tratta della strada giusta da percorrere.
Chi segue il nostro sito, sa bene che misure come il Conto Termico, le detrazioni fiscali e gli altri provvedimenti tesi all’efficienza energetica degli edifici si sono tradotti in un grande risparmio per i privati cittadini.
Tuttavia, la maggior parte degli incentivi e delle detrazioni fiscali servono a sostenere l’investimento da parte di cittadini che sostituiscono vecchi impianti o installano impianti fotovoltaici su abitazioni esistenti, nell’ambito di interventi di ristrutturazione e riqualificazione.
L’obbligo visto in precedenza, dunque, non consente di beneficiare degli incentivi fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici e di impianti di riscaldamento efficienti. Solo nel caso delle ristrutturazioni importanti di edifici esistenti è possibile ricorrere agli incentivi statali, mentre per le nuove costruzioni non si può.
La ratio di questo approccio è quella di disincentivare la nuova cementificazione, puntando a stimolare una riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, sempre nell’ottica di tutelare maggiormente l’ambiente e, indirettamente, il decoro urbano.
Vi sembra un’imposizione scriteriata, da criticare? Alla luce di quanto abbiamo detto sopra, diremmo proprio di no!
Quanto costa un Impianto Fotovoltaico Chiavi in Mano?
Per definire il prezzo di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica domestica è essenziale analizzare le abitudini di consumo e il fabbisogno energetico familiare. Partendo da questi fattori, diventa possibile determinare il corretto dimensionamento in kW dei pannelli solari e le tipologie di inverter da installare. In base alle abitudini di consumo, inoltre, può essere conveniente aggiungere una batteria di accumulo, che incide sicuramente sui costi, ma permette un più facile recupero dell’investimento sul lungo periodo.
Una quota importante del costo di un impianto fotovoltaico è rappresentata dai lavori di installazione, per cui un preventivo serio e realistico non può prescindere da un sopralluogo che vada ad analizzare l’area in cui saranno installati i moduli fotovoltaici, per capire i tipi di ancoraggi da adottare e la quantità di materiali necessari.
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Laureata in Discipline Economiche e Sociali in Bocconi, è tra i fondatori di Abbassalebollette. Esperta in problematiche finanziarie e organizzative, approda in Abbassalebollette.it dopo una lunga esperienza nelle società di Consulenza direzionale ed una trentennale attività imprenditoriale nel Real Estate e in particolare nel Facility Management.
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15 Commenti su “Obbligo Impianto Fotovoltaico sulle nuove costruzioni: Facciamo Chiarezza”
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7 Settembre 2023 alle 5:08
Buongiorno, nei prossimi mesi partirò con la costruzione di un abitazione, già esistente il grezzo (colonne e tetto).
Siccome il tetto è abbastanza grande nel lato sud, ho previsto un impianto fotovoltaico da 10 kw in trifase. L’impianto di riscaldamento e raffreddamento sarà tutto da pompe di calore, quindi non farò nemmeno la linea del gas.. Il mio consulente dice che non c’è alcun agevolazione, dopo la fine dei lavori, potrò usufruire delle agevolazioni (così dice lui), tipo le batterie del fotovoltaico acquistale dopo ecc..
C’è qualche agevolazione fiscale al riguardo? Conto energia o altro? Mi potete aiutare? Grazie e buona giornata
15 Settembre 2023 alle 8:52
Ciao Serafini,
in generale, sulle nuove costruzioni non sono previsti incentivi, ma solo obblighi. Se, dunque, l’impianto fotovoltaico è previsto da progetto ed è stato inserito per ottenere la Concessione Edilizia, andrà realizzato a prezzo pieno.
Il consiglio del tuo tecnico (di rinviare l’acquisto della batteria) sembra essere effettivamente l’unica soluzione per poter beneficiare di qualche incentivo.
Se, invece, l’intervento di costruzione non è proprio una costruzione (visto che dici che il grezzo è già esistente) e si tratta in qualche modo di ristrutturazione, allora tutti i lavori e tutti gli impianti possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%, entro i massimali previsti dalla normativa. Occorerebbe dunque inquadrare meglio il tipo di intervento in atto e capire se ci sono i presupposti per considerare i tuoi lavori una ristrutturazione piuttosto che una nuova costruzione. Eventualmente possiamo suggerirti di sentire anche il parere di un altro tecnico, facendogli visionare tutti gli incartamenti.
Lo Staff di Abbassalebollette.it
14 Giugno 2023 alle 5:19
Buongiorno, vorrei capire meglio come funziona l’obbligo di installazione dell’impianto fotovoltaico sulle nuove costruzioni. In particolare sono andato a vedere una villetta in costruzione e parlando col costruttore ho scoperto che lui non installerà nessun impianto fotovoltaico, nè solare termico, nè climatizzatori e neanche la caldaia. Specifico che ho letto il decreto legislativo 28/2011 e all’art. 11 è specificato l’obbligo di installare un sistema che utilizzi fonti rinnovabili per l’elettricità, il calore e il raffrescamento. Specifico che non so attualmente se i luogo in cui sta costruendo è sottoposto a qualche vincolo, ma mi informerò a breve.
Supponendo la non esistenza di vincoli, quali sono le conseguenze della mancata installazione di questi sistemi da parte del costruttore? Il probabile acquirente dell’immobile può imporre qualcosa?
Vi ringrazio
Giuseppe
11 Luglio 2023 alle 15:19
Ciao Giuseppe,
ti ringraziamo per la tua domanda, che ci è servita come spunto per aggiornare e rivedere il contenuto, in modo da fornire un’informazione più completa.
Come puoi leggere nell’articolo, il mancato rispetto dell’obbligo comporta il mancato rilascio delle autorizzazioni a costruire e il rilascio del titolo abitativo. Per cui, a meno che la concessione edilizia non sia stata richiesta molto indietro nel tempo e non siano state addotte particolari motivazioni tecniche per non adempiere agli obblighi di legge, il costruttore non può garantire l’agibilità e/o l’abitabilità dell’immobile. Per cui ti suggeriamo di approfondire meglio la questione e di verificare con un tecnico, se poi si arrivasse in una fase avanzata della trattativa, che sia tutto in regola a livello burocratico.
Ricordiamo che tali verifiche sono obbligatorie anche da parte del notaio che deve redigere l’atto di compravendita, nonché necessarie per la banca che eventualmente deve concedere il mutuo ipotecario. Per cui ci sono vari livelli di verifica che potrebbero portare al pettine eventuali nodi.
Lo Staff di Abbassalebollette.it
17 Maggio 2022 alle 18:17
Voi scrivete: ”
Imporre l’utilizzo di fonti rinnovabili è una scelta che garantisce un futuro
sostenibile alle nuove generazioni. Una scelta che si prende cura e rispetto
dell’ambiente in cui viviamo. E, per di più, una scelta che ci permette di
risparmiare notevoli somme sui consumi domestici di luce e gas.
Insomma, su questo argomento, l’Italia e l’Europa stanno facendo esattamente
l’interesse dei loro cittadini.
” ma non vi accoregete che l’italia tutta è fatta di controsensi ? da una parte vogliono fare e dall’altra mettono i bastoni fra le ruote a chi vul fare !!!! Il fotovoltaico in italia non partirà mai sulle case private , perchè la Sovraintendenza in zone soggette a vincolo paesaggistico, dove magari c’è un eremo a 25 Km di distanza e vuole pannelli colorati, disposti secodo forme geometriche e… pochi pannelli per non saturare le falde del tetto !!! SAremo sempre, come italia e con queste persone il sud del mondo in mano a speculatori dell’energia !!!!
18 Maggio 2022 alle 17:16
Ciao Angelo,
concordiamo con te sul fatto che sia necessaria una revisione di alcuni criteri relativi ai vincoli paesaggistici. Speriamo anche noi che, oltre alle attuali semplificazioni introdotte dal Governo (di cui abbiamo parlato in questo articolo), le istituzioni si impegnino concretamente a rendere più compatibili le norme di salvaguardia del paesaggio con le necessità energetiche dei cittadini che tale territorio lo abitano, cercando un compromesso più vicino ai cittadini per agevolare l’installazione degli impianti fotovoltaici su tutti gli edifici abitati (e non direttamente meritevoli di tutela ambientale o paesaggistica).
Lo Staff di Abbassalebollette.it
9 Aprile 2021 alle 8:24
Buongiorno sono Rosanna sto costruendo una casa indipendente nuova costruzione ho diritto per il fotovoltaico al 110 ?
9 Aprile 2021 alle 9:42
Ciao Rosanna,
come abbiamo più volte ribadito, attualmente la normativa non prevede Bonus o Incentivi sulle nuove costruzioni. Per cui non si può usufruire di ecobonus, specialmente del Superbonus 110%, pensato per interventi di riqualificazione massiva degli immobili e non per la sola installazione del fotovoltaico.
Ti consigliamo quindi di contattare un bravo installatore della tua zona, che possa elaborarti un preventivo di spesa conveniente per l’installazione dell’impianto. Se non sai a chi rivolgerti e vuoi parlare con un nostro partner installatore per la tua zona, invia una richiesta sulla nostra Pagina di Contatto.
Lo Staff di Abbassalebollette.it
25 Marzo 2021 alle 10:33
Salve,
dati gli obblighi normativi da ottemperare, ci sono agevolazioni in merito all’acquisto dell’impianto fotovoltaico nel caso di nuova costruzione?
Si parla tanto di ristrutturazione e di bonus, ma non ho sentito nulla su agevolazioni per installazioni su nuove costruzioni.
Grazie anticipatamente
Gabriellla
26 Marzo 2021 alle 8:13
Ciao Gabriella,
come hai sicuramente già potuto constatare, la legislazione attuale punta a incentivare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in modo da ridurre il tasso di cementificazione e, soprattutto, il degrado urbano. Per questo motivo i bonus riguardano solo le ristrutturazioni e riqualificazioni. Per le nuove costruzioni non sono previste, attualmente, misure di sostegno per rinnovabili ed efficienza energetica.
Lo Staff di Abbassalebollette.it
3 Febbraio 2021 alle 11:40
Salve,
complimenti per i vostri articoli!!
Ho da poco acquistato una casa indipendente nuova in classe energetica A4, sulla quale è installato un impianto fotovoltaico da 1kw;
Sto valutando l’ampliamento dell’impianto fino a 5kw, usufruendo dello spazio disponibile sul tetto inclinato. Da preventivo non è prevista la sostituzione o l’aggiunta di un nuovo contatore (quindi si utilizzerebbe quello già esistente), ma solo la sostituzione dell’inverter con uno nuovo adeguato alla nuova potenza.
Considerando che si tratta di un ampliamento di un impianto già esistente, potrò usufruire della detrazione fiscale del 50%?
Grazie mille
4 Febbraio 2021 alle 9:29
Ciao Matteo,
abbiamo dedicato un approfondimento alle attività di aggironamento e aumento della potenza di un impianto fotovoltaico, che in gergo si chiamano Revamping e Repowering (qui puoi leggere l’Articolo Completo).
Detto questo, è possibile accedere alle detrazioni fiscali del 50% e, se l’impianto già beneficiava del Conto Energia, il vantaggio aumenta, perché oltre a non perdere gli incentivi GSE, questi vengono mantenuti anche sull’aumento della potenza generata, garantendo maggiori guadagni dalla cessione in rete dell’energia.
Se hai bisogno del parere di un tecnico che effettui un sopralluogo preliminare ed elabori un preventivo di spesa, chiamaci allo 06 90202514 o lasciaci i tuoi dati sulla nostra Pagina di Contatto e sarai richiamato da uno dei nostri consulenti energetici.
Buon Risparmio!
19 Gennaio 2021 alle 13:38
Salve
sono previste le detrazioni fiscali per impianti fotovoltaici installati nell’ambito di ampliamento secondo Piano casa. il fotovoltaico verrà installato sulla pertinenza dell’edificio esistente, non sull’ampliamento
Grazie mille
Mariya
2 Febbraio 2021 alle 8:32
Ciao Mariya,
la tua domanda è molto interessante, perché riguarda sicuramente molti cittadini che possono trovarsi nella stessa situazione. Come giustamente ti stai domandando, il caso di ampliamento, con costruzione di un piano aggiuntivo, non costituisce tecnicamente una ristrutturazione, quindi se il fotovoltaico venisse installato sul nuovo ampliamento non avrebbe diritto ad alcuna detrazione. Se, invece, e ci sembra questo il caso, il fotovoltaico viene installato su una parte di edificio esistente, allora può rientrare nelle detrazioni previste dal Bonus Ristrutturazioni, beneficiando di uno sconto del 50%.
In ogni caso è sempre fondamentale che tale considerazioni le faccia un tecnico durante un sopralluogo in loco. Solo in questo modo (e osservando i progetti di ristrutturazione/ampliamento) si può avere la certezza di usufruire del bonus fotovoltaico.
Se hai voglia di sentire il parere di un nostro partner installatore, puoi chiamarci allo 06 90202514 o puoi lasciare i tuoi dati sulla nostra Pagina di contatto e sarai richiamata da un Consulente Energetico che potrà darti le risposte di cui hai bisogno.
Lo Staff di Abbassalebollette.it
3 Febbraio 2020 alle 20:55
“Infine, ricordiamo che gli obblighi previsti dal decreto 28/2011 non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico o tutelati per aspetti storici e artistici.”
Dove trovo questo punto all’interno della normativa?