Contratti Luce e Gas non Richiesti: Come Richiedere Annullamento
Come richiedere l’annullamento del contratto e tutelarsi dalle truffe
Le tecniche di vendita dei fornitori di luce e gas sono spesso molto aggressive e poco trasparenti. L’attivazione di contratti non richiesti è un fenomeno molto diffuso e sono in tanti a chiedersi come difendersi da queste pratiche commerciali. In questo articolo vi spieghiamo cosa fare in caso di fornitura non richiesta e come tornare al vostro vecchio operatore.
Il fenomeno dei contratti non richiesti
Il settore delle utenze domestiche è da anni fonte di controversie tra compagnie e consumatori, in ragione di pratiche commerciali che spesso superano i limiti della correttezza e della buona fede.
Dalle vendite porta a porta alle proposte fatte all’interno di grandi centri commerciali, fino alle famigerate telefonate con cui viene offerto il cambio di fornitore delle utenze di luce e gas: in tutti questi casi il cliente può facilmente essere preso alla sprovvista.
Il professionista lo travolge di parole e informazioni, e a volte, anche inconsapevolmente, una firma o un “sì” pronunciato al telefono possono far ritrovare l’ignaro cliente con un nuovo contratto, una nuova fornitura, un nuovo operatore, senza che tutto ciò, in realtà, sia stato realmente voluto.
Come difendersi da questo tipo di vendite aggressive e a volte fraudolente?
Il modo più semplice resta sempre quello di utilizzare comparatore di tariffe luce e di tariffe gas attraverso cui puoi confrontare tutte le attuali offerte dei principali operatori del settore energia, scegliendo facilmente e in modo consapevole l’offerta più conveniente e adatta alle tue esigenze.
Inoltre per contrastare il fenomeno dei contratti-truffa e delle attivazioni non richieste, l’Autorità di vigilanza del settore energetico ha adottato dei provvedimenti concreti a tutela del consumatore.
I rimedi adottati dall’Autorità di settore
Con una delibera del 2017, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha disciplinato nel dettaglio le procedure che il consumatore può seguire nel caso in cui lamenti l’attivazione di un contratto non richiesto.
Tale provvedimento offre tutela in tutti i casi in cui il consumatore ritenga di non aver stipulato un nuovo contratto per la fornitura di luce e gas, oppure sostenga che il suo consenso sia stato prestato in conseguenza di pratiche commerciali scorrette.
Va evidenziato che per poter mettere in pratica le procedure di tutela del consumatore di cui stiamo parlando, il contatto tra venditore e cliente dev’essere avvenuto telefonicamente oppure al di fuori dei locali commerciali dell’azienda: quindi, non in un negozio di proprietà della compagnia, ma all’interno di un centro commerciale o presso il domicilio del cliente (cioè con la pratica del porta a porta).
Gli obblighi di comunicazione per il nuovo fornitore
Il provvedimento in esame pone, innanzitutto, degli obblighi in capo ai venditori, i quali sono tenuti a dare conferma della conclusione del contratto ad ogni cliente, prima dell’effettiva attivazione della fornitura.
In particolare, per i clienti domestici (cioè per forniture di luce e gas presso case e abitazioni in genere), il venditore, prima di richiedere al distributore il cambio di titolarità della fornitura, deve fornire al cliente, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, la seguente documentazione:
- per contratti conclusi fuori dai negozi del venditore (ad es., con il porta a porta o all’interno di un centro commerciale), una copia del contratto firmato o una conferma del contratto su carta o altro supporto durevole (ad es., su un CD);
- per contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza (ad es., su internet), una conferma del contratto concluso su supporto durevole;
- per contratti conclusi via telefono, una conferma dell’offerta su carta o altro supporto durevole.
Per i clienti non domestici (aziende, professionisti, titolari di esercizi commerciali, partite Iva) occorre inviare una lettera di conferma o effettuare una chiamata di conferma, nella quale si indichi che alla compagnia fornitrice risulta stipulato un contratto a nome del cliente e che esso è destinato a sostituire l’attuale contratto di fornitura intestato al cliente. Vanno, altresì, indicati gli estremi dell’offerta che il venditore ritiene sia stata attivata, la data di stipula del presunto contratto e un recapito ove il cliente possa inoltrare un eventuale reclamo.
Se gli obblighi sopra esaminati non vengono rispettati dal venditore, oppure se il cliente intende comunque contestare l’instaurazione di un nuovo contratto, questi può intraprendere la procedura di ripristino disciplinata dalla citata delibera dell’ARERA, al fine di ritornare con il proprio vecchio fornitore di utenze domestiche. Scopriamo come fare.
Come difendersi dalle forniture non richieste: reclamo e procedura di ripristino
In tutti i casi in cui il cliente domestico ritenga che, se fosse stato correttamente informato riguardo all’offerta, non avrebbe prestato il suo consenso, egli può inoltrare un reclamo al nuovo fornitore entro 40 giorni dalla data di emissione della prima bolletta del nuovo fornitore.
Per i clienti non domestici (aziende, professionisti, etc.), il termine è di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha avuto conoscenza dell’attivazione della nuova fornitura.
Il nuovo fornitore deve fornire risposta motivata al cliente.
Se accoglie la richiesta, il cliente domestico può ottenere l’annullamento del nuovo contratto e il ripristino del contratto con il fornitore precedente, aderendo alla procedura ripristinatoria nel termine di 20 giorni dall’invio della risposta motivata (la data è riportata sulla busta della lettera di risposta ricevuta dal cliente).
Attenzione: decorso tale termine, il cliente decade dal diritto di aderire alla procedura ripristinatoria!
Se il cliente aderisce alla procedura di ripristino, le bollette inviate dal nuovo fornitore saranno stornate (annullate), e, per il consumo di luce e gas effettuato durante la nuova fornitura, bisognerà pagare solamente un importo calcolato con riferimento alle tariffe previste dal regime di maggior tutela.
Cosa avviene, invece, in caso di rigetto del reclamo?
Se, invece, il nuovo fornitore ritiene di non accogliere il reclamo del cliente, invia risposta motivata al cliente e inoltra tutta la documentazione alla Sportello del Consumatore, che valuterà se ci sono i requisiti per instaurare la procedura di ripristino. Anche in questo caso, quindi, il cliente può attivare tale procedura entro 20 giorni dall’invio della risposta motivata del nuovo fornitore.
In caso di valutazione favorevole al cliente da parte dello Sportello, il nuovo contratto verrà annullato, il cliente tornerà col vecchio fornitore e per le bollette ricevute in dipendenza dal contratto non richiesto, dovrà pagare solo una somma calcolata con riferimento alle tariffe previste dal regime di maggior tutela.
Il cliente rimane libero, in tutti i casi sopra esaminati, di adire la giustizia ordinaria, ma deve prima attivare il Servizio Conciliazione dell’Autorità di settore.
Per tutto il tempo in cui pende la contestazione da parte del cliente, al nuovo operatore è fatto divieto di sospendere la fornitura di luce e gas.
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Sommario:
- 1 Come richiedere l’annullamento del contratto e tutelarsi dalle truffe
- 1.1 Il fenomeno dei contratti non richiesti
- 1.2 Come difendersi da questo tipo di vendite aggressive e a volte fraudolente?
- 1.3 I rimedi adottati dall’Autorità di settore
- 1.4 Gli obblighi di comunicazione per il nuovo fornitore
- 1.5 Come difendersi dalle forniture non richieste: reclamo e procedura di ripristino
- 1.6 Il nuovo fornitore deve fornire risposta motivata al cliente.
- 1.7 Cosa avviene, invece, in caso di rigetto del reclamo?
- 2 Scegli la tua offerta Luce e Gas consapevolmente
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