Bollette Pazze Addio: arriva la legge contro i Maxi Conguagli

Bollette Pazze Addio: arriva la legge contro i Maxi Conguagli

Limitato a Due Anni il periodo per i Conguagli di Fatture Passate

Addio ai maxi conguagli per le bollette di luce e gas: finalmente è stata adottata una legge che limita a due anni il periodo di tempo da prendere in considerazione per i conguagli relativi alle fatture passate. Si pone così un freno ad una pratica di cui le compagnie hanno spesso abusato, recapitando ai malcapitati clienti delle bollette dal costo astronomico.

Bollette pazze e maxi conguagli: le cause

Il fenomeno delle bollette pazze è fortemente ridotto per quanto riguarda le bollette della luce grazie soprattutto ai contatori elettronici, mentre per il gas rimane ancora un evento diffuso.

Le compagnie del gas metano, infatti, non sono tenute a effettuare con grande frequenza i sopralluoghi a domicilio finalizzati alla lettura del contatore. Anzi, in genere tale operazione avviene una o due volte l’anno.

Come vengono calcolati, allora, gli importi relativi a tutte le altre fatture da emettere durante l’anno? Ci sono due possibilità:

  • l’autolettura: il cliente procede alla lettura del contatore del gas e comunica, via telefono o via mail, il numero così rilevato alla propria compagnia. In questo caso, l’azienda addebita al cliente un importo effettivamente corrispondente ai consumi realizzati dall’utente.
    Sebbene l’autolettura sia una pratica virtuosa e consigliabile, essa però non è obbligatoria.
    Pertanto, se il cliente non procede all’autolettura e il distributore non effettua un sopralluogo nel bimestre di riferimento, la compagnia fornitrice dell’utenza domestica è impossibilitata a conoscere il consumo effettivo di luce e gas in quel dato periodo.
  • il meccanismo dei consumi stimati: in base ai consumi effettuati dallo stesso cliente nei periodi precedenti e ad altri parametri oggettivi relativi ai consumi medi realizzati in quella zona di residenza, l’azienda calcola un importo stimato da addebitare al cliente. E così avviene, fino a quando non si giunge ad una nuova lettura del contatore.

 

Se, in un occasione di tale lettura, risulta che il cliente abbia consumato meno di quanto gli è stato addebitato in base ai calcoli di stima, egli avrà diritto al rimborso corrispondente.

Ma se – ed eccoci al punto – risulta che il cliente abbia consumato di più, rispetto a quanto considerato nelle bollette emesse sui consumi stimati, egli sarà costretto a corrispondere la differenza, cioè il cosiddetto conguaglio. Molto spesso, capita che l’utente, nell’arco di diversi bimestri, consumi una quantità molto superiore di di gas, rispetto a quanto stimato nelle bollette.

Di conseguenza, al momento del conguaglio, egli si troverà a pagare una cifra molto alta, a volte davvero spropositata, frutto del cumulo di bollette pagate per diversi anni sulla base del solo consumo stimato. E l’aspetto peggiore è che la bolletta di conguaglio arriva senza alcun preavviso, addebitando all’improvviso sul budget familiare una grossa somma non preventivata.

Le nuove norme: stop ai maxi conguagli

Come detto, finalmente l’Autorità per l’Energia, di concerto con l’Antitrust, ha posto un freno a tutto ciò.

Grazie alla legge di bilancio per il 2018, infatti, adesso i crediti derivanti dalle fatture relative alla fornitura di utenze domestiche come acqua, luce e gas si prescrivono in due anni.

Ciò significa che le bollette di conguaglio potranno riferirsi soltanto alle fatture emesse nell’ultimo biennio, mentre prima era possibile conteggiare anche bollette vecchie di cinque anni.

Contenere il periodo di tempo da prendere in considerazione per il conguaglio entro un arco di due anni, significa ridurre drasticamente il numero di fatture (emesse in base ai consumi stimati) da conteggiare.

Mai più, quindi, bollette pazze e maxi conguagli: in questo modo, la bolletta di conguaglio fa sicuramente meno paura.

La sospensione del pagamento in caso di reclamo

Per rendere maggiormente efficaci le nuove disposizioni, l’Autorità ha previsto uno speciale procedimento, che il cliente può attivare nel caso riceva una bolletta di conguaglio che consideri anche bollette più vecchie di due anni.

In questo caso, se risulta che tale azienda fornitrice è soggetta a una verifica di accertamento da parte dell’Autorità in relazione alla sua gestione dei conguagli, l’utente ha diritto alla sospensione del pagamento della bolletta dal momento del reclamo fino a quando non venga verificata la legittimità della condotta della compagnia.

Inoltre, se all’esito della verifica risulta che il cliente ha pagato un conguaglio eccessivo, ha diritto a ricevere il relativo rimborso entro tre mesi.

Le nuove norme non trovano applicazione solo se la mancata o erronea rilevazione dei consumi sia da imputare a responsabilità accertata del cliente.

Importante: i tempi per l’applicazione delle nuove norme sui conguagli

Le disposizioni contenute nella nuova legge, esaminate in questo articolo, troveranno applicazione con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva:

  • al 1° marzo 2018, per il settore dell’energia elettrica;
  • al 1° gennaio 2019, per il settore del gas metano;
  • al 1° gennaio 2020, per il settore idrico.

 

Autolettura e accesso telematico ai propri dati di consumo

Se da un lato la nuova normativa tutela i consumatori nella maniera sopra esaminata, dall’altro incentiva gli stessi ad adottare regolarmente la pratica dell’autolettura (ecco qui le linee guida per l’autolettura del contatore luce e l’autolettura del contatore gas).

Questa scelta va sicuramente appoggiata: con un minimo sforzo (si tratta di leggere poche volte all’anno i propri contatori e comunicarne il numero ai fornitori), si instaura un rapporto di leale collaborazione tra compagnie ed utenza, e a beneficiarne sono entrambe le parti.

Da un lato, le aziende vedono semplificate le operazioni di calcolo su vasta scala; dall’altro, i clienti sono più tranquilli, perché sanno di pagare l’importo effettivamente corrispondente ai propri consumi effettivi, e quindi sono al riparo da futuri conguagli.

Sullo sfondo di tutto questo, c’è da dire che in molte case sono stati installati contatori di ultima generazione, che presto permetteranno alle grandi aziende di effettuare la lettura a distanza (via internet) del contatore, senza più la necessità di autoletture o letture da parte degli operatori incaricati. Ma questo è un discorso per cui ci vorranno ancora alcuni anni.

Da ultimo, va rilevato come la legge in oggetto prevede anche l’avvio di un sistema di accesso telematico che permetterà ai clienti di conoscere i dati riguardanti i propri consumi e quindi di tenerli sotto controllo con maggiore tempestività e consapevolezza.

Trovi le nuove norme a questo indirizzo (art. 1 commi 4 e segg. della l. 205/17):

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205

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